Non è reato di interferenza illecita nella vita privata se vengono scattate foto delle proprie dipendenti nude, nel caso in cui la finestra sia priva di tende. Ad affermare tale principio è una recente sentenza – la n. 372/1029 – della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Ma come si è arrivati a tale valutazione? Quali sono state le determinanti che hanno influenzato il processo decisionale dei giudici?
Il caso
Ricostruiamo brevemente il caso, che vedeva come protagonista un uomo, intento a procurarsi delle foto di una donna che si trovava all’interno di un locale vicino, intenta ad uscire dal bagno. I locali (quello dal quale l’imputato ha ottenuto le foto, e quello in cui la donna si era recata in bagno) erano adiacenti e, secondo il giudice, la donna si mostrava ben nuda pur sapendo che non c’erano delle tende.
Il codice penale
Ricordiamo che l’art. 615 bis c.p. prevede la punibilità di tutti coloro che, attraverso l’uso di riprese visive o sonore, si procurino in maniera indebita delle immagini sulla vita privata, svolgentesi nei luoghi che sono indicati nel precedente art. 614 c.p. , rubricato Violazione di domicilio, secondo cui
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Affinchè si possa integrare il reato, però, non è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto delle immagini che riguardano degli atti che accadono all’interno dell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, ma è necessario che la condotta sia posta in essere in maniera indebita.