Il Testo unico in materia edilizia del 2001 ha introdotto il “certificato di agibilità”: un documento che viene rilasciato dal Comune e che ha lo scopo principale di certificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di salubrità, di risparmio energetico degli edifici e degli impianti. E se un immobile non dispone del certificato di agibilità e deve essere venduto?
Come ricordato più volte da recenti interventi giuridici e interpretativi, il fatto che l’immobile oggetto di una compravendita sia sprovvisto di tale documento non impedirebbe comunque la conclusione di un valido contratto di compravendita, a patto che – naturalmente – l’acquirente sia consapevole della sua assenza.
Dunque, nel concreto, quello che accade è che bisognerà precisare per iscritto, al momento del rogito davanti al notaio, che non è stato possibile reperire, nei competenti uffici comunali, la documentazione attestante il rilascio del certificato di abitabilità / agibilità. Nelle stesse precisazioni bisognerà altresì indicare che la parte che sta vendendo l’immobile, in ogni caso, dichiara che l’immobile presenta i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del suddetto rilascio, assumendosi ogni relativa responsabilità nei confronti della parte acquirente.
Costui, peraltro, può scegliere se accettare di proseguire la compravendita esonerando il venditore dalla presentazione dell’atto in questione, o meno.
Ad ogni modo, è necessario segnalare come il certificato di agibilità può essere ottenuto anche per immobili già costruiti che ne siano sprovvisti, avviando una nuova pratica in Comune.
Per quanto infine concerne la figura del pubblico ufficiale, il notaio non assume alcuna responsabilità in ordine alla sussistenza o meno del certificato di agibilità, dovendo assolvere l’esclusiva incombenza di informare le parti e riportare la conseguente dichiarazione giurata del venditore nell’atto.