Il Dl banche sta per apportare qualche cambiamento “storico” nell’anatocismo bancario. Di fatti, all’interno della sezione relativa alle disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (art. 17 del decreto), è presente una corposa novità introdotta in fase di definizione del testo, ad impatto sulla disciplina del Testo unico bancario che ha creato non poche confusioni circa l’anatocismo.
Di fatti, così come strutturata la dottrina odierna dell’anatocismo, numerosi sono stati gli spazi lasciati alle libere interpretazioni della norma in vigore, culminate sovente in casi di contenzioso.
La misura innovativa prevede tre strade contemporanee. Con la prima si prevede l’esigibilità dal 1° marzo di ogni anno (cioè, 60 giorni dopo la chiusura dell’anno) degli interessi debitori maturati. Con la seconda si prevede la disponibilità immediata per il cliente sugli interessi creditori fruttati (dal 1° gennaio, e non dopo 60 giorni come invece avviene con l’esigibilità degli interessi debitori). Con la terza si prevede l’estensione del divieto di anatocismo anche a carte di credito revolving (linea di credito flessibile ricaricabile).
Insomma, in questo modo viene dunque a cadere la possibilità di interessi infrannuali e le anomalie di calcolo ad essa connesse, che tanti contenziosi hanno avuto modo di creare nel corso degli ultimi anni, andando ad appesantire le scrivanie delle banche e – soprattutto – le aule dei tribunali civili.
Con le innovazioni ora imposte, invece, gli interessi verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo così la possibilità di conteggi infrannuali. L’addebito delle somme dovute in sorte capitale avverrà 60 giorni dopo la chiusura dell’anno, mentre gli importi a credito saranno disponibili per il cliente già dal primo gennaio.