L’agevolazione per la ristrutturazione energetica è destinata ai soli contribuenti esenti IRPEF. Gli altri possono cedere la detrazione d’imposta a fornitori e imprese
I contribuenti esenti dall’IRPEF possono cedere il credito dell’Ecobonus 2017 anche a banche e intermediari finanziari. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa relativo alle modalità di accesso del credito per coloro che rientrano nella “no tax area”.
Questa è la principale novità contenuta nel provvedimento 165110/2017 di agosto, che sostituisce quello di giugno, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 50/2017.
Ecobonus 2017, tutte le novità per la cessione del credito
La possibilità di cedere alle banche il credito derivante dalla detrazione d’imposta per i lavori di riqualificazione e ammodernamento energetico è riservata solo a chi è escluso dall’imposizione IRPEF, perché titolare di un reddito troppo basso o la cui imposta lorda è interamente assorbita dalle detrazioni. Tutti gli altri, invece, potranno cedere il credito soltanto ai fornitori e alle imprese edili che hanno preso in carico i lavori.
La detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici può essere ceduta sotto forma di credito per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il provvedimento stabilisce che la detrazione non possa in alcun caso essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Detrazione d’imposta, la misura del credito cedibile
La possibilità di cessione del credito riguarda tutti i condomini che sostengono spese per riqualificazione energetica e corrisponde alla detrazione d’imposta lorda nella misura del:
- 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare e ammodernare la performance energetica (sia invernale che estiva) dell’edificio
La detrazione si applica su un ammontare di spesa non superiore ai 40 mila euro, cifra da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono il palazzo e da ripartire poi in dieci quote annuali di eguale importo.
I condomini esenti dall’IRPEF che ricadono nella “no tax area” possono anche cedere sotto forma di credito la detrazione che spetta per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici, nella misura del 65%.
I cessionari del credito, siano questi banche, intermediari finanziari, fornitori o ditte edili, potranno a loro volta effettuare ulteriori cessioni.
Nel caso in cui i dati della cessione non siano già indicati nella delibera condominiale, i condomini che cedono il bonus dovranno comunicare all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando nome e codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore dovrà poi inviare i dati all’Agenzia delle Entrate entro l’anno, pena l’inefficacia della cessione.