Se affittate casa, è obbligatorio informare di ciò l’amministratore condominiale. A ricordarlo è la legge di Stabilità, che cambia le regole dell’anagrafe condominiale e, in particolare, l’articolo 1, comma 59, della legge 208/15, che è intervenuto sull’articolo 13 della legge 431/98, che disciplina i «patti contrari alla legge » nell’ambito delle locazioni abitative.
La nuova norma dispone – testualmente – che “è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del Codice civile”.
Dunque, a carico esclusivo del locatore (cioè, di colui che affitta), è previsto l’obbligo di: provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula; avvenuta la registrazione, il proprietario dovrà dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
Ai sensi dell’articolo 1130 n. 6 del Codice civile, infine, si ricorda che l’amministratore di condominio degli edifici è tenuto a “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare (…)”.