Ai fini della detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, la tinteggiatura delle pareti viene considerato sempre e comunque un intervento di manutenzione ordinaria e non straordinaria.
Da quanto sopra, e ai fini delle detrazioni fiscali, ne deriva che un simile intervento di tinteggiatura può fruire della detrazione solamente per gli interventi eseguiti all’esterno degli edifici residenziali sulle parti comuni condominiali (ad esempio, la facciata esterna dell’edificio) e non anche per la tinteggiature delle pareti interne della singola unità immobiliare.
Per quanto intuibile, il discorso cambia nell’ipotesi in cui l’intervento di tinteggiatura interna dell’abitazione (che, come sopra abbiamo appena ricordato, non è di per sé evento detraibile in quanto assimilato a intervento di manutenzione ordinaria) viene eseguito contestualmente ad interventi più incisivi (ad esempio, il rifacimento integrale del bagnoo della cucina). In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che l’intervento più incisivo rende detraibili anche le spese minori e, dunque, per tornare all’esempio tra parentesi, l’attività di rifacimento completo del bagno rende detraibile anche le spese per la tinteggiatura delle pareti del bagno medesimo.
Se avete dubbi o necessità di chiarimenti in merito, vi consigliamo di consultare la guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), che comprendere in maniera chiara e trasparente tutti i principali termini chiarificatori per poterne sapere di più sulla possibilità di poter usufruire dei benefici fiscali in esame.